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Sapevi che il decreto legislativo 122/2005 istituisce alcune forme di tutela per chi compra casa dal costruttore?
La principale preoccupazione di chi si appresta a comprare una casa direttamente da chi la sta edificando è di non avere tutelato a sufficienza la propria posizione per il futuro.
Si sa, il mercato immobiliare è spesso oggetto di stravolgimenti e bruschi cambi d’investimenti, per non parlare della notevole speculazione che ha da sempre riguardato la costruzione di immobili.
Fortunatamente la normativa riconosce il futuro acquirente e i creditori coinvolti come parte debole, e consente di usufruire di alcune specifiche tutele in caso di acquisto di casa dal costruttore.
Vediamole brevemente.
Si possono applicare le suddette forme di tutela solo ad alcuni costruttori e solo ad alcuni acquirenti.
Valgono ad esempio solo i costruttori:
Inoltre, il compratore che acquista o promette di acquistare deve essere una persona fisica.
Infine, deve trattarsi di “immobili da costruire” ossia di immobili per i quali, da un lato, “sia già stato richiesto il permesso di costruire” ma dall’altro ”siano ancora da edificare o per i quali la costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.”
La nuova disciplina che tutela chi vuole comprare casa dal costruttore vale per fabbricati di tipo residenziale, commerciale, produttivo, direzionale e altro.
Sussiste però il diritto di prelazione a favore dell’acquirente nel caso di vendita all’asta dell’immobile, già adibito dall’acquirente ad abitazione principale, nell’ambito di una procedura esecutiva.
Inoltre, c’è l’esclusione dalla revocatoria fallimentare per immobili trasferiti “a giusto prezzo”, applicabile a fabbricati residenziali, che l’acquirente si impegni ad adibire o abbia già adibito ad abitazione principale propria o di parenti prossimi.
Nel caso in cui ricorrano i requisiti per applicare il disegno legislativo 122/2005, abbiamo detto che il futuro acquirente ha la possibilità di accedere a un’altra forma di tutela: l’obbligo dell’adeguamento del contratto al contenuto della legge.
In breve, all’acquirente si garantisce una corretta e completa informazione sul contenuto del contratto che sta per stipulare.
Tale contratto preliminare deve contenere:
Per una consulenza più completa ed esaustiva si invita a contattare direttamente lo studio notarile Chianca.
Redazione Studio Chianca