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Aprire una società porta con sé una serie di adempimenti collaterali, che spesso costituiscono il maggiore scoglio per chi avrebbe anche una buona idea imprenditoriale e le capacità per realizzarla, ma si ritrova inesperto di burocrazia e procedure.
In questa breve guida cercheremo di dare una panoramica di tutto quello che c’è da sapere riguardo alla figura del socio di una società. Dal chi può essere socio di una società, alla recessione, all’incompatibilità e compatibilità con altre cariche e con il lavoro dipendente: vedremo nel dettaglio quel che serve a chi si accinge a lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria.
In realtà è possibile richiedere e ottenere alcune autorizzazioni specifiche per essere soci di una società anche per chi non corrisponde a nessuna delle autorizzazioni precedenti. Capita molto spesso ad esempio che un minore erediti una quota societaria, o che accada a una persona inabilitata o incapace di agire.
Sì, se sussistono sia le condizioni per potersi definire socio di una società, sia il rapporto effettivo di subordinazione alle decisioni dell’amministrazione aziendale. Per non sbagliare si consiglia di rivolgersi sempre al proprio notaio di fiducia, per ottenere una consulenza mirata ed evitare errori di procedura o di gestione della società.
Dipende dalle clausole contrattuali. In generale, il socio lavoratore è, come suggerisce il termine, il socio di una società che lavora come dipendente per la stessa società. È una situazione molto comune, per la quale bisogna sempre valutare la convenienza fiscale e contrattuale.
È difficile rispondere alla domanda senza valutare il caso specifico: per questo una consulenza notarile può aiutare a capire le clausole contrattuali evitando di incappare in una situazione di difficile gestione.
Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di fedeltà alla società, quindi essere socio di un’altra società implica la non concorrenza delle due attività l’una con l’altra. Conviene sempre confrontare il proprio contratto di lavoro dipendente con le clausole della società di cui si è soci. In generale è meglio rivolgersi al proprio consulente legale di fiducia, o a un notaio, la figura che meglio può dirimere le questioni contrattuali e verificarne la legittimità.
Il recesso di un socio consiste in una comunicazione unilaterale, che può essere presentata per iscritto o verbalmente, oppure manifestata da alcuni atteggiamenti incompatibili con la società stessa.
Sì, è possibile. Accade molto spesso che il minore erediti una quota in una società di persone o capitali. Perché la partecipazione sia valida ed effettiva, occorre che il minore ottenga determinate autorizzazioni, che differiscono a seconda del tipo di società. Rivolgiti al tuo notaio di fiducia per avere la sicurezza di non sbagliare!
Redazione Studio Chianca