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Quando si compra un immobile, una delle preoccupazioni più frequenti riguarda i difetti che emergono solo dopo il rogito. In questi casi si parla spesso di vizio occulto, cioè di un problema non noto al compratore al momento dell’acquisto e non facilmente riconoscibile con l’ordinaria diligenza.
Nel settore immobiliare, il tema ha un rilievo particolare perché la casa è un bene di grande valore economico e personale. Un vizio occulto può incidere in modo rilevante sulla possibilità di abitare l’immobile, sulla sua sicurezza o sul suo prezzo reale. Si pensi, per esempio, a infiltrazioni non visibili durante le visite, a problemi strutturali emersi solo con l’uso, a gravi difetti dell’impianto idraulico o a umidità nascosta da lavori superficiali di ripristino. La tutela prevista dal Codice civile serve proprio a riequilibrare il rapporto tra venditore e acquirente quando il difetto non era conoscibile al momento della vendita.
Non ogni difetto dell’immobile dà luogo automaticamente a una garanzia. Perché si possa parlare di vizio occulto, il problema deve avere una certa gravità: deve rendere il bene inidoneo al suo uso normale oppure ridurne in modo apprezzabile il valore. Inoltre, la garanzia non opera se il compratore conosceva già il vizio al momento del contratto o se il difetto era facilmente riconoscibile, salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato che l’immobile era esente da vizi.
In pratica, la distinzione tra vizio occulto e difetto apparente è molto importante. Se durante la visita l’acquirente vede chiaramente una crepa, un danno evidente o un problema già manifesto, sarà più difficile invocare in seguito la garanzia per vizi. Diverso è il caso del difetto che si manifesta soltanto dopo la consegna oppure che, pur esistendo già, non era percepibile senza verifiche tecniche specifiche. Per questo, nelle compravendite immobiliari, la documentazione tecnica e lo stato effettivo dell’immobile assumono un peso notevole anche prima del rogito.
Se il vizio occulto rientra nella garanzia legale, l’acquirente può domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo. La prima tutela è la cosiddetta azione redibitoria, che mira a sciogliere il contratto; la seconda è l’azione estimatoria, che punta invece a mantenere ferma la vendita ma a ottenere un prezzo ridotto in proporzione al difetto riscontrato.
Accanto a questi rimedi, può entrare in gioco anche il risarcimento del danno. Nella realtà immobiliare, questo profilo può diventare rilevante quando il difetto comporta spese ulteriori, danni ad altri beni o costi necessari per rendere nuovamente utilizzabile l’immobile.
Uno degli aspetti più delicati riguarda i tempi. In linea generale, il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diversi termini previsti dalle parti o dalla legge. Inoltre, l’azione si prescrive, di regola, in un anno dalla consegna.
Questi termini spiegano perché, quando emerge un difetto dopo il rogito, sia opportuno muoversi con tempestività. Nella prassi, la contestazione viene normalmente formulata per iscritto, in modo da poter provare la data della denuncia e il contenuto della segnalazione. È poi utile raccogliere documentazione tecnica, fotografie, preventivi e, quando necessario, una relazione di un professionista. In una materia come questa, la prova del vizio, della sua gravità e del momento della scoperta ha spesso un ruolo decisivo.
Nel campo immobiliare, i vizi occulti possono assumere forme molto diverse. Alcuni riguardano la salubrità e l’abitabilità della casa, altri la sua funzionalità, altri ancora la tenuta delle strutture o degli impianti. I casi più ricorrenti sono spesso questi:
Naturalmente, ogni situazione va valutata in concreto. Non conta solo la presenza del difetto, ma anche la sua incidenza sull’uso dell’immobile e sulla sua valutazione economica. Un piccolo inconveniente facilmente risolvibile non ha lo stesso peso di un problema che limita seriamente l’abitazione o impone lavori importanti.
Quando il problema non riguarda soltanto il rapporto tra venditore e compratore, ma coinvolge la qualità costruttiva dell’edificio, può entrare in gioco una disciplina diversa. In questi casi assumono rilievo le norme sulla responsabilità dell’appaltatore per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti di edifici e altri immobili destinati a lunga durata.
Questo profilo è particolarmente rilevante per gli immobili di nuova costruzione o di recente realizzazione. Per gli immobili da costruire, inoltre, la normativa prevede specifiche tutele a favore dell’acquirente, tra cui la polizza indennitaria decennale a copertura di determinati danni materiali e diretti all’immobile.
Va sempre ricordato che la legge tutela l’acquirente con rimedi specifici, come la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo e, in certi casi, il risarcimento del danno.
Tuttavia, questa tutela richiede attenzione ai tempi, alla prova del difetto e alla corretta qualificazione del problema. Nei casi di costruzione difettosa, poi, si aggiunge la disciplina dei gravi difetti dell’edificio e, per gli immobili da costruire, il sistema della polizza decennale.
Il notaio non svolge un accertamento tecnico materiale sull’assenza di vizi dell’immobile, ma nella compravendita ha un ruolo di garanzia della legalità dell’atto e di corretta informazione delle parti sul contenuto giuridico del contratto. Proprio per questo, nella fase che precede il rogito è utile che l’acquirente valuti con attenzione tutta la documentazione disponibile e, nei casi dubbi, si faccia assistere anche da un tecnico di fiducia.
Una verifica preventiva ben fatta non elimina ogni rischio, ma può ridurre in modo significativo la possibilità che un difetto nascosto emerga solo dopo l’acquisto. Questa cautela si affianca, senza sostituirla, alla tutela legale prevista dal Codice civile.