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Trust in ottica successoria: vantaggi, limiti e costi fiscali

Il trust è uno strumento di pianificazione patrimoniale con cui una persona, chiamata disponente, trasferisce determinati beni a un trustee, che li amministra secondo le regole stabilite nell’atto istitutivo e nell’interesse di uno o più beneficiari. In Italia il trust non nasce dal codice civile, ma è riconosciuto grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja sui trust, adottata nel 1985 e resa esecutiva con la legge n. 364 del 1989.

In ottica successoria, il trust non serve soltanto a indicare chi riceverà determinati beni, ma anche a stabilire come quei beni dovranno essere gestiti, con quali limiti, per quali finalità e in quali momenti potranno essere attribuiti ai beneficiari.

È proprio questa la differenza rispetto al testamento. Il testamento dispone dei beni per il momento della morte, mentre il trust può creare una gestione programmata del patrimonio, anche per molti anni. Per questo viene spesso valutato quando vi sono eredi minorenni, beneficiari fragili, patrimoni immobiliari complessi, partecipazioni societarie o il desiderio di evitare una frammentazione immediata dei beni.

Il trust non cancella le regole della successione

Un punto va chiarito subito: il trust non è uno strumento per aggirare le quote di legittima. Nel nostro ordinamento, coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti hanno diritto a una quota del patrimonio, anche contro la volontà del disponente. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che il trust in funzione successoria deve essere valutato anche alla luce del divieto dei patti successori e della tutela dei legittimari.

Questo significa che il trust può essere valido e utile, ma deve essere costruito con attenzione. Se l’atto produce una lesione dei diritti dei legittimari, questi potranno far valere le tutele previste dalla legge. Il trust, quindi, non sostituisce una corretta pianificazione successoria, ma può diventarne parte quando è coerente con le regole inderogabili della successione.

Come viene tassato il trust

Il profilo fiscale è uno degli aspetti più importanti. La disciplina è stata chiarita negli ultimi anni dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e poi dalla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 139 del 2024, applicabile dal primo gennaio 2025. La regola generale è che il trust rileva ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni quando determina un arricchimento gratuito dei beneficiari. In linea ordinaria, l’imposta è dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, secondo il principio della tassazione in uscita.

La riforma consente anche una diversa scelta: il disponente, oppure il trustee nel caso di trust testamentario, può optare per il pagamento anticipato dell’imposta al momento del conferimento dei beni nel trust o all’apertura della successione. In questo caso, aliquote e franchigie sono calcolate guardando al rapporto tra disponente e beneficiario in quel momento, e i successivi trasferimenti ai beneficiari della stessa categoria non sono nuovamente tassati.

Le aliquote sono quelle ordinarie dell’imposta di successione e donazione. Per coniuge e parenti in linea retta si applica il 4% oltre la franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario. Per fratelli e sorelle si applica il 6% oltre la franchigia di 100.000 euro. Per altri parenti fino al quarto grado e affini indicati dalla legge si applica il 6% senza franchigia. Per gli altri soggetti si applica l’8% senza franchigia. Per le persone con disabilità grave la franchigia arriva a 1.500.000 euro. In presenza di immobili, si devono considerare anche imposta ipotecaria e catastale, normalmente pari al 2% e all’1%, salvo agevolazioni, come quella prima casa.

Il trust è fiscalmente più conveniente?

La risposta, nella maggior parte dei casi, è: non automaticamente. Il trust non crea di per sé un’aliquota più bassa rispetto alla successione o alla donazione. Se il beneficiario è un figlio, resterà applicabile la disciplina prevista per i figli. Se il beneficiario è un soggetto estraneo, l’imposizione resterà quella prevista per gli estranei.

La possibile convenienza fiscale può emergere in casi specifici. Per esempio, se si sceglie la tassazione anticipata e i beni conferiti sono destinati ad aumentare molto di valore, pagare l’imposta su un valore attuale più basso può risultare vantaggioso rispetto alla tassazione futura. Tuttavia, è una valutazione che richiede prudenza, perché anticipare l’imposta significa sostenere subito un costo e assumere il rischio che l’evoluzione patrimoniale non sia quella prevista.

Bisogna inoltre considerare i costi di struttura. Il trust richiede un atto istitutivo accurato, l’intervento del notaio quando vi sono trasferimenti immobiliari o atti soggetti a forma pubblica, eventuali consulenze fiscali, il compenso del trustee, la contabilità del trust e possibili adempimenti dichiarativi. Questi costi possono rendere il trust poco conveniente quando il patrimonio è semplice o quando l’unico obiettivo è risparmiare imposte.

Esempio uno: patrimonio familiare sotto franchigia

Un genitore vedovo ha due figli e un patrimonio complessivo di 1.600.000 euro, composto da una casa e liquidità. Se il patrimonio viene diviso in parti uguali tra i figli, ciascuno riceve 800.000 euro. Considerando la franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun figlio, l’imposta di successione potrebbe non essere dovuta, restando comunque da valutare le imposte sugli immobili.

In questo caso, costituire un trust solo per ridurre la tassazione non avrebbe una reale convenienza. Potrebbe avere senso soltanto per altri motivi, come la gestione di un figlio minore, la protezione di un beneficiario fragile o la necessità di amministrare immobili indivisi.

Esempio due: beni destinati ad aumentare di valore

Un disponente conferisce in trust partecipazioni societarie oggi valutate 1.500.000 euro, destinate ai due figli. Se viene scelta la tassazione anticipata, la base imponibile viene calcolata sul valore attuale e sul rapporto tra disponente e beneficiari. Se, negli anni successivi, quelle partecipazioni aumentano sensibilmente di valore, il pagamento anticipato può risultare fiscalmente più favorevole rispetto a una tassazione calcolata al momento dell’attribuzione finale.

Questa convenienza, però, non è automatica. Occorre valutare il valore dei beni, le prospettive dell’impresa, i beneficiari individuati, le eventuali modifiche familiari e il costo complessivo della gestione del trust.

Esempio tre: passaggio dell’impresa familiare

Nel caso di un’impresa familiare, il trust può essere utile per evitare che quote societarie o beni aziendali vengano divisi in modo disordinato tra più eredi. Il trustee può amministrare le partecipazioni secondo regole precise, mantenendo continuità nella gestione e distribuendo benefici economici secondo criteri stabiliti.

Tuttavia, quando l’obiettivo principale è il passaggio generazionale dell’azienda, va valutato anche il patto di famiglia. Il Notariato ricorda che questo strumento consente all’imprenditore di trasferire l’azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti, prevedendo la compensazione degli altri legittimari, salvo rinuncia. In presenza dei requisiti di legge, per aziende e partecipazioni possono operare specifiche esenzioni dall’imposta di successione e donazione, in particolare se i beneficiari proseguono l’attività o mantengono il controllo per almeno cinque anni.

Vantaggi e svantaggi rispetto agli altri strumenti

Rispetto al testamento, il trust offre maggiore capacità di gestione nel tempo. Può evitare che un patrimonio venga diviso subito, può proteggere beneficiari non ancora pronti a gestire beni rilevanti e può prevedere controlli sull’operato del trustee.

Rispetto alla donazione, il trust può essere più flessibile, perché consente di separare la titolarità formale dalla destinazione finale del patrimonio. Tuttavia, la donazione è spesso più semplice e meno costosa quando il trasferimento è diretto e non vi sono esigenze di gestione futura.

Si può concludere, non senza una certa approssimazione che è risolvibile solo da un professionista del settore (ad esempio il proprio notaio di fiducia) che il trust può adattarsi meglio del patto di famiglia a patrimoni misti, composti da immobili, liquidità e partecipazioni. 

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