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Firma elettronica qualificata e firma digitale sono espressioni spesso utilizzate come sinonimi. In Italia, questa equivalenza è sostanzialmente corretta, ma per comprenderne il motivo occorre distinguere la terminologia utilizzata dalla normativa europea da quella adottata dal legislatore italiano.
Il Regolamento europeo eIDAS disciplina la firma elettronica qualificata, mentre il Codice dell’amministrazione digitale definisce la firma digitale come una particolare tipologia di firma qualificata basata su un sistema crittografico. AgID chiarisce infatti che, nel contesto italiano, firma elettronica qualificata e firma digitale sono sostanzialmente sinonimi.
La distinzione, quindi, riguarda soprattutto il modo in cui i due concetti sono definiti dalle diverse fonti normative. Sul piano pratico, però, è importante sapere quali requisiti deve rispettare una firma, quale valore giuridico possiede e come riconoscere un servizio qualificato.
La firma elettronica qualificata, spesso indicata con la sigla FEQ, è disciplinata dal Regolamento eIDAS, la normativa europea che regola l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari nell’Unione europea.
Secondo il Regolamento, una firma elettronica qualificata è una firma elettronica avanzata creata mediante un dispositivo qualificato per la creazione della firma e basata su un certificato qualificato.
Per arrivare alla firma qualificata esistono quindi diversi livelli di requisiti.
La firma elettronica, nella sua definizione più generale, consiste in dati elettronici utilizzati dal firmatario per firmare. La firma elettronica avanzata deve possedere caratteristiche ulteriori, tra cui il collegamento univoco con il firmatario, la possibilità di identificarlo e la capacità di rilevare eventuali modifiche successive ai dati firmati. La firma elettronica qualificata aggiunge a questi requisiti l’impiego di un certificato qualificato e di un dispositivo qualificato per la creazione della firma.
È proprio questo insieme di condizioni a determinare il particolare valore riconosciuto dalla normativa europea alla firma elettronica qualificata.
La firma digitale è una figura prevista specificamente dall’ordinamento italiano.
Il Codice dell’amministrazione digitale la definisce come un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche correlate tra loro, una pubblica e una privata. Attraverso questo sistema il titolare utilizza la chiave privata per firmare, mentre la chiave pubblica permette di verificare la provenienza e l’integrità del documento informatico.
La firma digitale, quindi, non è semplicemente un’immagine della firma autografa inserita in un documento elettronico. Non basta fotografare la propria firma, scansionarla o aggiungerla graficamente a un PDF per ottenere una firma digitale.
Si tratta invece di un procedimento informatico basato sulla crittografia e su un certificato qualificato associato al titolare.
La differenza principale è di natura normativa e terminologica.
La firma elettronica qualificata è la categoria definita dal diritto europeo. La firma digitale è invece la specifica soluzione prevista dal diritto italiano per realizzare una firma qualificata mediante un sistema di chiavi crittografiche.
Per questo AgID precisa che in Italia i due termini sono sostanzialmente sinonimi.
Non sarebbe però completamente corretto sostenere che le due definizioni siano identiche in ogni contesto. Il concetto europeo di firma elettronica qualificata è formulato in termini tecnologicamente più generali, mentre la definizione italiana di firma digitale fa espresso riferimento alla coppia di chiavi crittografiche pubblica e privata.
Per un utente che deve sottoscrivere un documento in Italia, questa differenza raramente comporta conseguenze operative. Quando ci si rivolge a un prestatore qualificato italiano per ottenere una comune firma digitale, si utilizza normalmente uno strumento riconducibile anche alla categoria europea della firma elettronica qualificata.
Il Regolamento eIDAS stabilisce che una firma elettronica qualificata produce effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. Inoltre, una firma qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro deve essere riconosciuta come firma elettronica qualificata negli altri Stati membri dell’Unione europea.
La disciplina italiana integra queste regole attraverso il Codice dell’amministrazione digitale, che stabilisce gli effetti del documento informatico e delle diverse modalità di sottoscrizione.
Perché una firma possa essere considerata qualificata non è sufficiente che il servizio utilizzato venga genericamente presentato come sistema di firma elettronica.
La qualificazione dipende dal rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento eIDAS. Il certificato qualificato deve essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e la firma deve essere creata utilizzando gli strumenti previsti dalla disciplina europea.
In Italia AgID svolge le funzioni previste dalla normativa nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e pubblica le informazioni relative ai soggetti attivi. I prestatori qualificati europei sono inoltre individuabili attraverso le liste di fiducia previste dal sistema eIDAS.
Nel 2026 AgID ha anche aggiornato i certificati utilizzati per verificare l’integrità della lista di fiducia italiana dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, confermando il ruolo della Trusted List nel sistema di verifica europeo.
Una firma qualificata non deve necessariamente essere apposta attraverso una smart card o un dispositivo fisico collegato al computer.
Esistono anche soluzioni di firma remota, nelle quali le operazioni crittografiche vengono effettuate attraverso infrastrutture gestite dal prestatore del servizio, mentre il titolare autorizza la sottoscrizione secondo le procedure di sicurezza previste.
Il Regolamento eIDAS contempla espressamente la possibilità di creare firme elettroniche qualificate attraverso dispositivi gestiti a distanza, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
Di conseguenza, il fatto che una firma venga apposta tramite smartphone, computer o dispositivo fisico non consente, da solo, di stabilirne la qualificazione giuridica. Occorre verificare le caratteristiche del servizio, del certificato e del dispositivo utilizzato.
Non necessariamente.
Un documento PDF può contenere una vera firma elettronica qualificata, ma può anche riportare semplicemente un’immagine della firma, un nome digitato o un’altra forma di sottoscrizione elettronica.
L’aspetto visivo non permette quindi di stabilire quale tipo di firma sia stato utilizzato.
Per una firma digitale o qualificata è possibile effettuare una verifica attraverso programmi in grado di controllare il certificato, l’identità associata alla firma, la validità della sottoscrizione e l’integrità del documento. AgID mette a disposizione informazioni sui software utilizzabili per la verifica delle firme digitali.
Anche l’eventuale presenza di un riquadro grafico con il nome del firmatario non è ciò che conferisce alla firma il suo valore. Gli elementi determinanti sono i dati elettronici e le verifiche crittografiche sottostanti.
La domanda più utile da porsi è quindi se il servizio utilizzato possieda effettivamente i requisiti della firma qualificata e se tale firma sia adatta all’atto che deve essere sottoscritto.
Occorre inoltre distinguere la firma dal documento e dalla forma giuridica richiesta per una determinata operazione. Una firma qualificata può garantire un elevato livello di affidabilità della sottoscrizione, ma non trasforma automaticamente un documento privato in un atto pubblico e non sostituisce l’autenticazione o l’intervento notarile quando previsti dalla legge.
Nel quadro normativo vigente nel 2026, aggiornato anche dalle modifiche introdotte al Regolamento eIDAS dal Regolamento UE 2024/1183, la firma elettronica qualificata rimane la categoria di riferimento a livello europeo, mentre la firma digitale rappresenta la sua espressione tipica nell’ordinamento italiano.
Comprendere questa distinzione permette di evitare uno degli equivoci più frequenti: firma elettronica qualificata e firma digitale non sono due strumenti concorrenti tra i quali scegliere, ma concetti strettamente collegati, disciplinati rispettivamente dalla normativa europea e da quella italiana.