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Cosa fa un erede o un legatario non italiano che vuole far valere i propri diritti su un testamento italiano? E un esecutore testamentario o amministratore dell’eredità nelle stesse condizioni?
Per rispondere alla specifica necessità di armonizzazione normativa legata a questa casistica, nasce il certificato successorio europeo.
Il certificato successorio europeo è per la prima volta previsto per tutti i Paesi comunitari dal Regolamento UE 650/2012 (4 luglio 2012) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
Per l’Italia il principale riferimento normativo è l’art. 32 della Legge 161 del 30 ottobre 2014 (Disposizioni in materia di certificato successorio europeo). La legge stabilisce anche che la competenza esclusiva per il rilascio del CSE spetta agli studi notarili abilitati.
Chi sono i destinatari
Il CSE, secondo il regolamento UE (Art. 63) “è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità”.
Tipo di eredità e residenza del defunto
Il defunto deve essere:
Quindi, il CSE si applica all’erede o legatario - menzionato nel CSE - che vuole:
Insomma, una volta che il Certificato Successorio Europeo è stato rilasciato dal notaio competente, esso mostra con esattezza tutti gli elementi di legge che sono stati già accertati in merito alla successione e ad altri elementi specifici.
La persona indicata nel certificato diventa quindi presunto erede o legatario, ovvero esecutore testamentario o amministratore, senza nessun’altra condizione e/o restrizione oltre a quelle menzionate nel certificato stesso.
Chi gestisce l’eredità può quindi procedere con i pagamenti e la gestione di beni sulla base del CSE, in quanto si presuppone che si abbia a che fare con un soggetto legittimato a ricevere i beni o pagamenti.
Chi gestisce l’eredità può agire in tal modo solo se, per quanto può saperne, il certificato corrisponde al vero. Escludendo il caso in cui non saperlo derivi da negligenza grave.
Reclamo
Il reclamo al CSE - secondo l’articolo 739 del codice di procedura civile - deve essere presentato presso il tribunale, in composizione collegiale, del foro competente al luogo di residenza del notaio che ha formulato il certificato impugnato.
Attenzione: si escludono i territori in cui vige il sistema del libro fondiario, dove si applicano le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Si può disporre dei beni a favore di un’altra persona?
Si può, se lo stabilisce la persona menzionata nel CSE, in seguito agli opportuni accertamenti.
Lo Studio Chianca, già addentro a trasferimenti immobiliari e atti ipotecari, per primo a La Spezia e provincia ha scelto di occuparsi anche di certificato successorio europeo.
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Redazione Studio Chianca