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Ti serve notificare al Comune l’inizio di lavori edilizi? Allora ti servirà la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), una procedura amministrativa obbligatoria per interventi che non richiedono un permesso di costruire, ma che devono comunque essere regolamentati.
Stai pianificando una ristrutturazione o vuoi acquistare un immobile? Allora è fondamentale conoscere il ruolo della CILA per evitare problemi burocratici e sanzioni.
La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è un titolo edilizio semplificato che permette di avviare lavori di ristrutturazione senza dover attendere il rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune.
Si tratta di una procedura autocertificata, in cui un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) attesta che i lavori rispettano le norme edilizie e urbanistiche vigenti.
La CILA non è un’autorizzazione edilizia in senso stretto, ma una comunicazione obbligatoria.
Il Comune non deve approvare il progetto, ma può effettuare controlli successivi per verificare la conformità delle opere.
Una volta presentata, i lavori possono iniziare anche subito.
L'introduzione della CILA è stata una grande semplificazione di un iter prima estremamente macchinoso e lungo.
La CILA è richiesta per lavori di manutenzione straordinaria leggera, cioè interventi che modificano l’immobile senza alterarne la struttura portante.
Modifiche interne senza interventi sulle parti strutturali (ad esempio, la demolizione o costruzione di tramezzi).
Rifacimento di impianti elettrici, idraulici e termici, purché non implichino modifiche strutturali.
Rifacimento o sostituzione di pavimenti e rivestimenti.
Restauri o risanamenti conservativi leggeri, che non alterino la volumetria dell’edificio.
Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, senza interventi strutturali.
Modifica dei bagni e spostamento dei sanitari, a condizione che non si modifichino le strutture portanti.
Sostituzione di infissi e serramenti, senza alterare la facciata esterna dell’edificio.
Questa comunicazione non è necessaria per interventi di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura o la sostituzione dei sanitari senza modifiche impiantistiche.
La CILA non è richiesta per lavori di manutenzione ordinaria, ovvero quegli interventi che non modificano la distribuzione degli spazi interni e non incidono sulle parti strutturali dell’edificio.
Inoltre, non è sufficiente la CILA per interventi edilizi più rilevanti, come:
In qualsiasi occasione è sempre consigliabile consultare un tecnico abilitato o rivolgersi direttamente all’ufficio tecnico del Comune.
La CILA deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori, tramite un tecnico abilitato. Non può essere presentata dal proprietario in autonomia, perché richiede l'asseverazione di un professionista.
Ecco qui di seguito tutti i passaggi:
Una volta completati i lavori, il tecnico deve presentare la comunicazione di fine lavori.
Se un intervento soggetto a CILA è stato realizzato senza la dovuta comunicazione, è possibile regolarizzarlo tramite una CILA in sanatoria. Questo strumento consente di mettere in regola lavori già eseguiti, evitando problemi in caso di vendita o controlli del Comune.
È importante sapere che la CILA in sanatoria non è un condono edilizio. Può essere utilizzata solo per lavori che rispettano le normative urbanistiche e che sarebbero stati regolari se comunicati in tempo.
Realizzare interventi soggetti a CILA senza averla presentata può comportare diverse conseguenze. Il Comune può ordinare la sospensione dei lavori e richiedere la regolarizzazione attraverso una CILA in sanatoria.
Se la non conformità non viene sanata, si rischiano sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, l’obbligo di ripristinare lo stato originario dell’immobile.
In caso di vendita dell’immobile, la mancanza della CILA può bloccare la compravendita, poiché il notaio non può stipulare l’atto se l’immobile presenta irregolarità edilizie.
Differenze tra CILA, SCIA e Permesso di Costruire
Molti si chiedono quale sia la differenza tra CILA, SCIA e Permesso di Costruire.
In estrema sintesi, si tratta di diverse procedure, con diversi obiettivi e con diverse tempistiche previste per l’inizio del lavori.
Per la CILA, si parla di manutenzione straordinaria leggera o ristrutturazioni interne, e non vi è nessun tempo d’attesa. La SCIA si applica a interventi più complessi, che possono modificare la struttura portante dell’immobile, e non prevede nessun tempo di attesa (tranne la SCIA alternativa). Infine, il permesso di costruire riguarda le nuove costruzioni, gli ampliamenti volumetrici, le opere strutturali rilevanti.
Qui è invece necessario attendere l’autorizzazione.
Il consiglio sempre valido è rivolgersi a un tecnico di fiducia, anche consigliato dal proprio notaio, per evitare di incorrere in errori e per essere certi di essere in buone mani.
Redazione Studio Chianca
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