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La burocrazia per chi compra casa o per chi la riceve in successione è molta, ma vi sono alcuni elementi che è importantissimo conoscere. Tra questi c’è la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che permette di avviare determinati interventi edilizi o attività economiche senza dover attendere un’autorizzazione esplicita da parte dell’amministrazione. Questa procedura, regolata dall’articolo 19 della Legge 241/1990, consente di iniziare subito le attività dichiarate, a condizione che rispettino le normative vigenti.
Il meccanismo della SCIA si basa sulla autocertificazione: il soggetto interessato presenta la documentazione richiesta e si assume la responsabilità della conformità dell’intervento. L’amministrazione ha 60 giorni di tempo per effettuare controlli e, in caso di irregolarità, può intervenire sospendendo l’attività o imponendo modifiche. Se decorso questo termine non vengono rilevate anomalie, l’attività prosegue regolarmente senza ulteriori verifiche.
L’uso della SCIA riguarda principalmente due settori: l’edilizia e le attività commerciali. In ambito edilizio è richiesta per interventi che modificano un immobile senza stravolgerne la struttura portante, come la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo e alcuni tipi di ristrutturazioni. Mettiamo che tu abbia appena comprato una casa all’asta, adeguando molto le tue aspettative in favore di un prezzo vantaggioso. Adesso è il momento di fare tutte le modifiche che servono per dare alla casa la forma che avevi immaginato.
Ma per farlo, serve molto probabilmente una SCIA.
Rientrano in questa categoria il rifacimento degli impianti, la modifica della distribuzione degli spazi interni e il cambio di destinazione d’uso senza interventi strutturali.
Nelle attività economiche, la SCIA è indispensabile per avviare un nuovo esercizio commerciale o per apportare modifiche significative a un’attività esistente. È il caso dell’apertura di un negozio, di un ristorante o di una struttura ricettiva come un bed & breakfast. Può essere necessaria anche per variazioni di orari, ampliamenti dei locali e trasformazioni del tipo di attività svolta.
Alcuni interventi edilizi più complessi possono richiedere una SCIA alternativa al permesso di costruire, una procedura che permette di evitare il rilascio del permesso tradizionale ma impone un’attesa di 30 giorni prima di poter iniziare i lavori.
La presentazione della SCIA avviene presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) o lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si trova l’immobile o in cui ha sede l’attività. La documentazione deve essere trasmessa per via telematica e include un modulo compilato, una relazione asseverata da un tecnico abilitato e, se necessario, elaborati grafici che illustrino l’intervento previsto. Inoltre, è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal Comune.
Nel caso di interventi edilizi, il ruolo del tecnico è fondamentale: deve certificare che i lavori siano conformi alle norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza. Questo professionista, che può essere un geometra, un architetto o un ingegnere, verifica che il progetto rispetti la normativa vigente e assume la responsabilità di quanto dichiarato.
Una volta presentata la SCIA, i lavori o l’attività possono iniziare immediatamente, a meno che si tratti di una SCIA alternativa al permesso di costruire, per la quale è necessario attendere il periodo di 30 giorni previsto dalla legge.
Il principale vantaggio della SCIA è la riduzione dei tempi burocratici. A differenza delle autorizzazioni tradizionali, che richiedono attese di settimane o mesi, questa procedura consente di iniziare immediatamente l’attività o i lavori. Inoltre, è una soluzione più flessibile rispetto al permesso di costruire, perché applicabile a una vasta gamma di interventi.
Tuttavia, esistono anche dei rischi. L’amministrazione ha 60 giorni di tempo per effettuare controlli e, se rileva anomalie, può sospendere o annullare l’intervento. Se viene accertata una non conformità, chi ha presentato la SCIA è responsabile e può incorrere in sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. È quindi essenziale che la documentazione sia redatta con precisione e che un tecnico qualificato verifichi ogni dettaglio prima della presentazione.
Un altro aspetto critico riguarda l’incertezza normativa. Nonostante la SCIA sia regolata a livello nazionale, ogni Comune può applicare regole specifiche, determinando possibili differenze interpretative che potrebbero creare difficoltà ai richiedenti.
Quando un intervento è stato realizzato senza il necessario titolo abilitativo, può essere regolarizzato attraverso la SCIA in sanatoria, a condizione che sia conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Non tutti gli abusi possono essere sanati: se l’intervento viola i regolamenti edilizi, la richiesta di sanatoria può essere respinta.
Per ottenere la regolarizzazione, è necessario incaricare un tecnico abilitato che certifichi la conformità dell’intervento e presenti la documentazione al Comune. La SCIA in sanatoria comporta anche il pagamento di una sanzione, che varia a seconda della gravità dell’irregolarità e può oscillare tra i 1.000 e i 10.000 euro.
Nel caso in cui l’abuso edilizio non sia sanabile, l’amministrazione può richiedere la demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione.
Nel settore edilizio, esistono tre principali procedure amministrative: la SCIA, la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e il permesso di costruire. La CILA è richiesta per interventi minori, come la manutenzione straordinaria senza impatto sulla struttura dell’edificio, mentre il permesso di costruire è necessario per opere di maggiore entità, come nuove costruzioni o ampliamenti volumetrici.
La SCIA si colloca a metà tra queste due procedure, essendo utilizzata per interventi più significativi della semplice manutenzione straordinaria, ma meno invasivi di quelli che richiedono un permesso di costruire. Una distinzione importante riguarda i tempi di attesa: con la SCIA, i lavori possono iniziare immediatamente, mentre per il permesso di costruire occorre attendere l’approvazione dell’ente competente.
Questa è in sostanza la SCIA e le sue implicazioni.
Un notaio esperto può guidarti anche nella scelta dei professionisti giusti per occuparsi di questo genere di verifiche.
Redazione Studio Chianca