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Tra edifici inagibili e certificazioni non conformi, la vita dell’acquirente di un immobile non è sempre facile: ad esempio, come si verifica se un edificio è conforme alla certificazione energetica presentata dal venditore?
Ma soprattutto, quali documenti è tenuto a presentare il venditore?
Entriamo più a fondo nella questione con questa breve guida.
L’attenzione posta dal dibattito pubblico sull’efficientamento energetico è molto alta.
Da un lato assistiamo a diverse manovre governative che con diversi bonus, tra cui gli specifici bonus casa e il bonus al 110%, cercano di incentivare i privati a prendere in carico la spesa per migliorare la coibentazione degli edifici, la ristrutturazione in favore di risparmio energetico, e la scelta di elettrodomestici e caldaie che limitino i consumi e le dispersioni, ottimizzando così l’energia.
Ma la certificazione energetica (il documento si chiama APE - Attestazione di Prestazione Energetica) acquisisce un senso ancora più pregnante in un contesto di caro bollette e di difficoltà di approvvigionamento energetico per tutti, dal piccolo risparmiatore alla multinazionale, agli enti pubblici.
Parlando di risparmiatori, quando si affronta l’acquisto di un immobile conviene sempre verificare che la certificazione energetica sia adeguata alle aspettative dell’acquirente, ma anche in linea con i reali consumi dell’abitazione.
Già prima della stipula del preliminare d’acquisto, il venditore sarebbe tenuto a consegnare una copia aggiornata della certificazione energetica dell’immobile.
Insieme a questa, il futuro acquirente dovrebbe poter avere visibilità sull’agibilità dell’edificio e sulla sicurezza degli impianti.
Spetta al titolare del permesso di costruire, o a chi ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività (eventualmente, i successori), la segnalazione certificata di agibilità.
Questa segnalazione deve essere presentata direttamente al Comune.
Infine, spetta alle aziende che si sono occupate dell’impiantistica rilasciare al committente apposite dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.
La definizione di “stato legittimo” dell’immobile la ricaviamo dall’art. 10, comma 1, lett d), D.L. 16/07/2020 n. 76, Testo Unico in materia edilizia (più precisamente, la troviamo nel comma 1-bis).
Il termine, introdotto solo nel 2020, veniva in precedenza già utilizzato negli uffici tecnici comunali a indicare la legittimità dell’immobile oggetto di un intervento edilizio. ovvero, nel settore immobiliare, per la verifica della regolarità edilizia dell’immobile oggetto di alienazione.
Ora invece si prevede che l’immobile presenti tutte le certificazioni necessarie per dimostrarne la legittimità -e tali certificazioni vanno presentate come dicevamo in sede di preliminare d’acquisto.
Se l’acquirente ha già fornito una certificazione energetica, occorre verificare:
Redazione Studio Chianca