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C’è un periodo intermedio tra la stipula dell’atto di compravendita immobiliare e l’effettivo saldo del prezzo destinato al venditore. Cosa succede se durante questo periodo il venditore viene sottoposto a un’ipoteca o a un pignoramento? La legge consente di tutelare l’acquirente da questa eventualità, disponendo il deposito del prezzo.
Legge n. 124/2017, articolo 1, commi 63 e seguenti, entrata in vigore il 29 agosto. Per le caratteristiche che deve avere il conto dedicato riferirsi alla legge 147/2013.
In una compravendita immobiliare una delle due parti, che di solito è l’acquirente, può richiedere il deposito del prezzo al notaio fino al momento in cui l’atto di compravendita non è stato trascritto. È stata la legge sulla concorrenza a stabilire che, dal 29 agosto 2017, e in caso di richiesta delle parti, il notaio può tenere in deposito il prezzo destinato al venditore fino al momento in cui l’atto viene trascritto, e non è più possibile che gli eventuali gravami del venditore impediscano il passaggio di proprietà dell’immobile.
La ratio del deposito del prezzo presso un notaio è incaricare una figura pubblica di tutelare le due parti in causa da eventuali problemi che possono insorgere nel corso della compravendita immobiliare.
Fa parte della stessa ratio la possibilità di trascrivere il preliminare di vendita, in modo da garantire tramite la trascrizione una migliore e più precisa ottemperanza degli obblighi contrattuali.
Oppure, l’obbligo da parte del costruttore di case di stilare e consegnare al futuro acquirente una fideiussione che lo tuteli da eventuali fallimenti o morosità che intercorrono tra il preliminare d’acquisto e la compravendita.
In sostanza, la somma versata dall’acquirente viene intestata al notaio invece che al venditore. Il notaio la riceve ed è tenuto a tenere questa somma su un conto corrente aperto appositamente allo scopo, quindi separato dal patrimonio del notaio.
Esiste anche il remoto caso che il venditore deceda, e il deposito del prezzo tutela l’acquirente dai problemi successori che ne possono derivare, oltre che dal pignoramento da parte dei creditori.
Uno scenario molto comune nel quale ha senso utilizzare il deposito prezzo è quello della prelazione legale. Se l’immobile in questione è oggetto di prelazione legale, il deposito prezzo può tutelare l’acquirente, sbloccando la somma di denaro solo una volta che il diritto a esercitare la prelazione si è estinto. Oppure, si può usare il deposito prezzo per attendere che un immobile venga dichiarato agibile o libero da persone e cose, se non lo è.
Infine, si può depositare il prezzo in presenza di un pignoramento o di un’ipoteca pregressa, oppure di un qualsiasi altro tipo di debito.
Il deposito del prezzo è una garanzia molto importante a tutela di norma dell’acquirente, ma che può essere utile anche per il venditore in quanto costituisce una garanzia dell’incasso della somma dovuta.
È una forma di tutela ancora facoltativa in Italia, ma obbligatoria in altri Paesi come la vicina Francia - il che dovrebbe darci una cifra di quanto sia importante come misura.
In conclusione, il deposito prezzo è una forma di tutela aggiuntiva per chi vuole acquistare una casa senza troppi pensieri e stress inutili, tutelandosi dalle imprevedibili variazioni che possono intercorrere.
Redazione Studio Chianca