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Alcuni esperti di diritto sostengono che le convenzioni matrimoniali riflettano a fondo lo spirito di un Paese.
In Italia, ad esempio, una coppia che si sposa può scegliere di non dichiarare esplicitamente a quale gestione patrimoniale vuole andare incontro, e questo indirizza i neo sposi verso la scelta automatica: la comunione legale.
Se la coppia non volesse aderire a questa gestione patrimoniale, dovrà stilare una convenzione matrimoniale, chiedendo ad esempio il regime di separazione dei beni.
In questa guida parleremo non solo della comunione legale e della sue implicazioni, ma anche delle altre convenzioni matrimoniali in atto in Italia, e di come è possibile avvalersi dell’una o dell’altra in modo corretto.
Tra le scelte patrimoniali è, come abbiamo detto, la più nota e la scelta primaria in mancanza di specifica da parte dei coniugi.
La comunione legale implica che tutti i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni ad entrambi i coniugi, anche se l’acquisto è stato fatto da uno solo dei due.
Per disporre dei beni occorre inoltre il consenso di entrambi.
La comunione legale si riferisce a:
Se il regime di comunione dei beni si riferisce soltanto ai beni rimanenti quando viene sciolta la comunione legale, si parla di comunione de residuo. Ad esempio, si parla del reddito derivato da attività o aziende di uno dei due coniugi, oppure anche dalla crescita di aziende nate prima del matrimonio, gestite da uno dei coniugi.
Questo discorso esclude i beni personali che sono di proprietà di ciascuno dei due coniugi, come:
Abbiamo parlato di beni derivati da cessione di beni personali, precisiamo il concetto: il coniuge che compra deve inserire un’apposita dichiarazione in sede di atto di acquisto. In alcuni casi specifici anche l’altro coniuge deve partecipare all’atto.
Anche il modo in cui vengono gestiti i beni della coppia rientra nel loro contratto. Per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, un coniuge può prendere decisioni autonome. In caso di decisioni straordinarie, invece, da contratto i coniugi sono tenuti a consultarsi.
Le convenzioni matrimoniali si occupano di stabilire le responsabilità per i debiti comuni.
I beni della comunione rispondono direttamente:
In altre situazioni invece si parla di responsabilità sussidiaria: ad esempio, un’obbligazione contratta da uno dei coniugi in modo estraneo all’interesse della famiglia; in tal caso responsabilità sussidiaria significa che i creditori possono soddisfarsi prima sui beni personali del debitore, e solo in caso questi siano insufficienti possono aggredire anche i beni della comunione.
La separazione dei beni è una convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
In regime di separazione dei beni i due coniugi possiedono e amministrano autonomamente il proprio patrimonio.
Questo vale anche per gli eventuali debiti o crediti di ognuno dei due coniugi, quindi nessun creditore potrà rivalersi sul secondo coniuge, nel caso il primo sia insolvente.
Si può stipulare in due modi:
L’opzione del fondo patrimoniale può essere aggiunta a uno dei due regimi di gestione patrimoniale di cui abbiamo parlato prima.
Il fondo patrimoniale è un fondo destinato esclusivamente ai bisogni della famiglia.
È costituito da:
La costituzione del fondo patrimoniale avviene o per opera dei coniugi, o per opera di un terzo, ma in ogni caso deve essere fatta con la stipula di una convenzione per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, che è annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei Registri immobiliari.
Una nota in conclusione: il fondo patrimoniale non richiede di trasferire la proprietà dei beni, ma piuttosto, vincola la destinazione dei beni stessi.
Redazione Studio Chianca